Come noto, l’articolo 10, comma 4 del D. Leg.vo 11 febbraio 1998, n. 32 R – così come modificato dall’art. 5 del D. Leg.vo 8 settembre 1999, n. 346 - prevede che le aziende distributrici di GPL assicurino i servizi di installazione e di manutenzione dei serbatoi riforniti, rilasciando apposita certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.R
Come noto, l’articolo 10, comma 4 del D. Leg.vo 11 febbraio 1998, n. 32 R – così come modificato dall’art. 5 del D. Leg.vo 8 settembre 1999, n. 346 - prevede che le aziende distributrici di GPL assicurino i servizi di installazione e di manutenzione dei serbatoi riforniti, rilasciando apposita certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.R
La disposizione in oggetto, individua anche un’apposita sanzione amministrativa pecuniaria, nell’ipotesi in cui il rifornimento del serbatoio di GPL venga effettuato in mancanza della certificazione o con certificazione scaduta; a tal fine si evidenzia che l’art. 5 del citato D. Leg.vo 346/1999 R ha previsto che le visite debbano essere effettuate con cadenza annuale.
La disposizione in oggetto, individua anche un&