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Sent.C. Cass. 02/08/2003, n. 11786

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Necessità - Attività successiva - Comunicazione alle parti - Non necessaria.
1. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente ha l’obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, l’ora ed il luogo di inizio delle operazioni, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive; nè l’inizio delle operazioni peritali è impedito dalla mancata presentazione del soggetto che debba essere sottoposto a visita medica, atteso che la prima seduta può essere destinata all’esame dei fascicoli processuali che normalmente precede la visita.

1a. (CTU-ECTU.2) - Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti sono state enunciate dalla Corte suprema le seguenti regole. - Alle parti deve essere data comunicazione del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali [Cass. 7 febbraio 1996 n. 986 R; 16 novembre 1993 n. 11290 R; 27 ottobre 1993 n. 10694 R; 10 ottobre 1989 n. 4054 R; 5 dicembre 1985 n. 6099 R; 24 gennaio 1985 n. 324 R; 18 febbraio 1986 n. 978 R (Per il luogo va indicata la città e, occorrendo, via e numero civico)]. - Dall’inizio delle operazioni (per il quale l’art. 90, 1° comma delle Disp. att. Cod. proc. civ., prevede comunicazione alle parti con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere) le parti devono venire informate dal C.T.U. (con qualsiasi mezzo) in modo da essere comunque messe in grado di partecipare alle operazioni [Cass. 5 aprile 2001 n. 5093 R (Nella specie le parti erano state debitamente avvisate dal C.T.U. con lettera raccomandata); 11 giugno 1990 n. 5659 R (La comunicazione d’inizio delle operazioni va fatta nei modi previsti dalle Disp. att. Cod. proc. civ. o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento); 18 febbraio 1986 n. 978 R (Le parti possono essere avvertite anche con avviso verbale o in altro modo qualsiasi)];. - L’omissione della comunicazione di inizio delle operazioni del C.T.U. comporta nullità della consulenza [Cass. 19 aprile 2001 n. 5775 R (Sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa); 11 giugno 1990 n. 5659 R. Tale nullità ha carattere relativo e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione [Cass. 23 dicembre 1999 n. 14483 R; 1° ottobre 1999 n. 10870 R; 21 maggio 1997 n. 4511 R; 9 febbraio 1995 n. 1457 R; 9 giugno 1992 n. 7088 R; 11 febbraio 1987 n. 1500 R; 11 dicembre 1986 n. 7379 R; 12 marzo 1987 n. 2588 [R=W12M872588]. - Il C.T.U. non ha l’obbligo di comunicare l’inizio delle operazioni alla parte contumace (Cass. 22 novembre 1991 n. 12578 R). - L’obbligo di comunicazione da parte del C.T.U. non sussiste per le operazioni successive a quella iniziale, restando a carico delle parti l’onere di informazione sul prosieguo delle indagini (Cass. 7 febbraio 1996 n. 986 R). - Ma se rinvia le operazioni a data da destinarsi, il C.T.U. ha l’obbligo, quando le riprende, di informare nuovamente le parti (Cass. 3 gennaio 2003 n. 15 Re 7 febbraio 1996 n. 986 R). - Restano libere le modalità di comunicazione, riguardanti le operazioni di C.T.U., al consulente tecnico di parte che venga nominato dopo l’inizio delle operazioni peritali (Cass.pen. I 1° febbraio 1995 n. 1079 [R=W1F951079] e Cass. 18 febbraio 1986 n. 978 R). - Non dà luogo a nullità della C.T.U. l’omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l’intervento del giudice (Cass. 3 gennaio 2003 n. 15 R).

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