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Sent.C. Cass. 05/12/1985, n. 6099

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione di un esperto - Legittimità. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione di un esperto - Necessità del contraddittorio e controllo delle indagini dell'esperto. 3. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Obbligo solo per l'inizio delle operazioni.
1. Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di un esperto, da lui incaricato di compiere particolari indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore; è però indispensabile che lo stesso C.T.U. abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria relazione, con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione al riguardo di ogni responsabilità morale e scientifica. 2. Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il C.T.U. si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U. 3. L'obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il C.T.U. solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione.

1. Conf. Cass. 11 marzo 1981 n. 1384R, 14 ottobre 1976 n. 3450[R=W14O763450]. 3. Conf. Cass. 4 agosto 1978 n. 3838R.

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