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Sent.C. Cass. 05/04/2001, n. 5093

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Inizio delle operazioni - Omessa comunicazione alle parti - Nullità della C.T.U. - Esclusione - Condizioni.
1. L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 Disp. att. Cod.proc.civ., non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie il consulente aveva dato avviso dell'inizio delle operazioni con lettera raccomandata; e la Corte suprema ha escluso - in applicazione del suindicato principio - la configurabilità della denunciata nullità).

1a. Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti ved. Cass. 23 dicembre 1999 n. 14483R (L'omessa comunicazione, dal C.T.U. alle parti, dell'inizio delle operazioni può comportare la nullità della C.T.U. se tempestivamente dedotta); 1° ottobre 1999 n. 10870R (c.s.).
(Disp.att. Cod.proc.civ. art. 90)

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