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Sent.C. Cass. 02/03/2004, n. 4271

50034 50034
1. Consulenza tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Necessità - Attività successiva - Comunicazione alle parti non necessaria - Limiti.
1. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, c. 2 Cod. proc. civ. e 90, c. 1 Disp. att. Cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; tuttavia, ove il consulente d'ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa.

Sulla comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali ved. Cass. 2 agosto 2003 n. 11786 R
(Cod. proc. civ. art. 194, c. 2; Disp. att. Cod. proc. civ. art. 90, c. 1)

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