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Sent.C. Cass. 18/02/1986, n. 978

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazioni alle parti - Necessità - Omessa comunicazione - Rilevanza - Condizione 2. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Necessità - Limiti 3. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Contenuto necessario
1. Il consulente tecnico d'ufficio, quando sia stato autorizzato, a norma dell'art. 194, 2° c. C.p.c., a compiere le indagini senza la presenza del giudice, deve, a garanzia della difesa, dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere (art. 90 Disp. att. C.p.c.); l'omissione della comunicazione secondo le menzionate forme, per la cui inosservanza non è prevista specifica sanzione, non induce nullità ai sensi dell'art. 156 C.p.c. qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state poste in grado di assistere alle indagini e di svolgere attività difensiva; l'accertare se siano state o meno violate siffatte garanzie rientra nei compiti del giudice di merito, il cui giudizio non è censurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici. 2. In tema di consulenza tecnica, la norma dell'art. 91 Disp. att. C.p.c. (comunicazioni ai consulenti di parte) presuppone che il consulente d'ufficio agisca da solo, da cui la necessità che il consulente di parte sia tempestivamente avvertito nei modi prescritti delle indagini predisposte; ma se le parti, facultate dall'art. 194, 2, c. C.p.c. ad intervenire alle operazioni a mezzo dei propri consulenti tecnici, non chiedono - nell'autorizzare il consulente d'ufficio all'immediato inizio delle indagini - di avvalersi della facoltà di controllo, viene meno il motivo (menomazione delle garanzie della difesa) che potrebbe imporre la rinnovazione della consulenza. 3. La comunicazione dell'inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l'indicazione non solo del giorno ma anche degli altri due elementi imposti dall'art. 90 Disp. att. C.p.c., e cioè del luogo (città ed occorrendo, via e numero civico) e dell'ora d'inizio delle operazioni.

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