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Sent.C. Cass. 07/02/1996, n. 986

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Avviso alle parti - Necessità - Indagini successive - Onere di informazione a carico delle parti - Limiti - Rinvio a data da destinarsi - Obbligo di nuovo avviso.
1. Ai sensi degli artt. 194 secondo comma Cod. proc. civ. e 90 primo comma disp. att. Cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza (peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.


Cod. proc. civ. art. 194

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