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Sent.C. Cass. 24/01/1985, n. 324

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Obbligo solo per l'inizio delle operazioni
1. L'obbligo di comunicazione previsto, a carico del C.T.U., dall'art. 90, 1° c., Disp. att. C.p.c.: riguarda soltanto la data d'inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive; la sua violazione importa, comunque, una nullità relativa, che resta sanata se non dedotta nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione del consulente.

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