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Sent.C. Cass. 09/02/1995, n. 1457

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni - Deduzione nella prima udienza successiva al deposito - Necessità - Omissione - Sanatoria.
1. Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 Disp. att. C. c.; si tratta peraltro, di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, e che si verificano solo se detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere.

1. Conf. Cass. 9 dicembre 1988 n. 6672[R=W9D886672]. 1a. Come nota 1a. a Cass. pen. 1° febbraio 1995 n. 1064[R=WP1F951064].

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