Sent.C. Cass. 22/11/1991, n. 12578 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2290

Sent.C. Cass. 22/11/1991, n. 12578

45484 45484
1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alla parte contumace - Obbligo - Esclusione.
1. Il consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali.

Dalla redazione