FAST FIND : GP34

Sent.C. Cass. 21/05/1997, n. 4511

43228 43228
1. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Ripresa di operazioni peritali, interrotte - Omesso avviso alle parti - Nullità relativa della consulenza - Condizioni.
1. L'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio, quando riprende le operazioni peritali interrotte, del dovere di avvertire i contendenti, determina la nullità relativa della consulenza tecnica, (sanata ove non dedotta nella prima difesa o nell'udienza successiva) solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

1. Ved. Cass. 7 febbraio 1996 n. 986R.

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino