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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 13/07/2007, n. 38
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- L.R. 30/12/2014, n. 90
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 19/07/2012, n. 37
- L.R. 29/12/2010, n. 65
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 29/02/2008, n. 13
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggett |
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Art. 1-bis - Dimensione ambientale degli appalti pubblici1. Al fi |
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Art. 2 - Ambito soggettivo1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese; |
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Art. 3 - Contratti esclusi1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del d.lgs. 163/2006, osservano le dispos |
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Capo II - Osservatorio regionale sui contratti pubblici |
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Art. 4 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici1. È istituito, nell’ambito della direzione generale regionale competente per materia, l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, di seguito definito Osservatorio, al f |
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Art. 5 - Compiti dell’Osservatorio1. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti; b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all’acquisizione di essi, come previsto all’articolo 11; c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all’articolo 9. 2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative: a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3; b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a); c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui |
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Art. 6 - Comitato di indirizzo1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta. 2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell’Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a). 3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro; |
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Art. 8 - Comunicazione e trasmissione dei dati1. Le stazioni appaltanti inviano all’Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cu |
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Art. 9 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell’attività amministrativa1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l’Osservatorio provvede: a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto |
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Art. 10 - Pubblicazioni sulla pagina web dell’Osservatorio1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell’Osservatorio indipendentemente dall’importo previsto a base di gara. |
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Art. 11 - Realizzazione di un sistema in rete1. L’Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi in |
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Art. 12 - Prezzario regionale1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema. 2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture. 3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione. 4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali. |
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Art. 13 - Misure sanzionatorie1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all’articolo 10, previsti dalla presen |
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Capo III - Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro |
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Art. 15 - Costi della sicurezza e della manodopera1. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono |
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Art. 16 - Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duran |
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Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa |
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Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni |
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Art. 19 - Promozione della continuità occupazionale |
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Art. 20 - Subappalto1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida emanate ai sensi dell’articolo 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall’articolo 118 |
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Art. 22 - Tutor di cantiere1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016. 2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti: a) supporta il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro; |
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Art. 23 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri1. Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere: a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere; b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’articolo 16; c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; |
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Art. 23-bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi |
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Art. 24 - Clausole dei capitolati speciali1. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuz |
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Art. 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo |
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Art. 26 - Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del |
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Art. 27 - Affidamenti in economia1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli affidamenti in economia. |
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Capo IV - Programmazione |
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Art. 28 - Programmazione dei contratti per l’affidamento di lavori pubblici |
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Art. 29 - Programmazione dei contratti di forniture e servizi1. Al fine di assicurare la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi anche in rapporto agli acquisti verdi, si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici |
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Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa |
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Art. 30 - Linee guida e capitolati speciali1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratt |
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Art. 31 - Profilo del committente1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio “profilo del committente”, contenuto nel sito informatico dell’ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi. |
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Art. 32 - Responsabile unico del procedimento1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l’affidamento dei contratti disciplinati dalla presente legge. L’incarico è attribuito ad un dipe |
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Art. 33 - Clausole ambientali1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione te |
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Art. 34 - Requisiti di capacità delle imprese1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo c |
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Art. 35 - Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione |
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Art. 35-bis - Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo |
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Art. 36 - Criterio di aggiudicazione |
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Art. 37 - Disposizioni in materia di cauzione |
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Art. 38 - Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 48 del d.lgs. 163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine ge |
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Art. 39 - Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse |
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Art. 41 - Subentro di altra impresa nel corso dell’esecuzione del contratto |
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Capo VI - Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica |
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Sezione I - Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti |
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Art. 42-bis - Soggetto aggregatore regionale1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2 |
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Art. 43 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l’esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di: a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente; b |
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Art. 44 - Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti1. Le amministrazioni pubbliche, per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono av |
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Art. 45 - Convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara1. Fermo restando quanto previsto dall’artic |
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Art. 45-bis - Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza |
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Sezione II - Procedure telematiche di acquisto |
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Art. 46 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi d |
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Art. 47 - Sistema telematico di acquisto1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le proc |
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Art. 48 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto1. La Regione, d’intesa con gli enti del territorio e nell’ambito della rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004, favorisce i processi di semplificazione |
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Art. 49 - Mercato elettronico regionale1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercat |
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Capo VII - Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti |
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Art. 50 - Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’attività contrattuale: a) della Giunta regionale |
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Art. 51 - Programmazione di forniture e servizi |
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Art. 52 - Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse |
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Art. 53 -Contratti aperti1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla Giunta regionale per l’acquisizione di prestazioni di interesse comune prevedono la stipula |
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Art. 54 - Dirigente responsabile del contratto |
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Art. 55 - Capitolati d’oneri e modulistica per la partecipazione alla gara |
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Art. 56 - Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento |
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Art. 57 - Presidenza delle gare |
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Art. 58 - Ufficiale rogante1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall’ufficiale rogante. 2. L’incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale. |
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Art. 59 - Affidamenti in economia |
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Art. 59-bis - Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza |
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Art. 60 - Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi |
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Art. 61 -Spese contrattuali1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell’amministrazione aggiudicatrice. |
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Capo VIII - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) |
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Art. 62 - Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/20051. Dopo il comma 1, dell’articolo 101, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 |
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Art. 63 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 40/20051. Il comma 1, dell’articolo 132, della |
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Art. 64 - Sostituzione dell’articolo 133 della l.r. 40/20051. L’articolo 133 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 133 - Regolamento dell |
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Capo IX - Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale) |
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Art. 65 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 87/1997 |
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Capo X - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 66 - Normativa di attuazione1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento: a) all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene: 1) alle modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 5, comma 3; 2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6; 3) ai contenuti, |
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Art. 67 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell’attuazione della presente legge, con riferimento: a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero de |
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Art. 68 - Procedimenti in itinere1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contra |
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Art. 69 - Abrogazioni1. Sono abrogate: a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale); b) |
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Art. 70 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 330.000,00 per l’anno 2007, euro 475.000,00 per l’anno 2008 ed euro 475.000,00 per l’anno 2009, si fa f |
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Art. 71 - Disposizioni transitorie1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attribuzione all’Osservatorio delle risorse umane e stru |
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Art. 71-bis - Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/20061. Il fondo per la progettazione e l’innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all’articolo 93, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione del compenso ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche e le altre attività tecniche di cui al medesimo articolo 93 del D.Lgs. 163/2006. A tale fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, risorse finanziare in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara. N76 2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7-ter e 7-quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo: a) per l’80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gra |
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Art. 71-ter - Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/20061. Agli oneri per il fondo di cui all’articolo 71-bis, comma 1, relativi al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, si fa fronte, fino ad un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018 - 2020, come segue: - euro 432.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestion |
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Art. 72 - Disposizioni di prima attuazione1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui all’articolo 26, mediante la convocazione delle rappr |
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Art. 73 - Decorrenza dell’efficacia1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, 22, 52, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione di cui all’articolo 66. N21 2. |
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Art. 74 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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