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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.R. Toscana 27/05/2008, n. 30/R
D.P.G.R. Toscana 27/05/2008, n. 30/R
D.P.G.R. Toscana 27/05/2008, n. 30/R
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[Premessa]Il Presidente della Giunta Regionale Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come |
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Parte I - DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI DIPENDENTI |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 1 - Ambito e oggetto1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Regione, in attuazione del |
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“Art. 2 - Pubblicità degli atti di garaN3 1. Nei casi in cui si proc |
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Art. 3 - Indagini di mercato1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, “fatta eccezione per gli incarichi di cui all’articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 ap |
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“Art. 3 bis - Termini di conclusione dei procedimentiN5 1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al d.lgs. 163/2006 sono così stabiliti: |
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Capo II - Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture e di servizi |
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Art. 4 - Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile |
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“Art. 5 - Funzioni del responsabile unico del procedimentoN17 1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento: a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa; |
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Art. 6 - Capitolato Speciale d'appalto |
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“Art. 7 - Direttore dell’esecuzione del contrattoN17 1. Il direttore dell’esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazi |
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Art. 8 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta può essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari. 2. Quando l'offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall'Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantità, sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale |
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“Art. 9 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaN3 1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara. 2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’articolo 57 della legge. 3. Il preside |
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Capo III - Contratti aperti per l'acquisizione di forniture e servizi |
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Art. 10 - Ricorso a contratti aperti1. La Regione Toscana - Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all'articolo 53 della legge per l'acquisizione di forniture e serviz |
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Art. 11 - Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti1. La Regione, quando procede all'affidamento di un contratto aperto ai sensi dell'articolo 53 della legge, nomina un responsabile unico del procediment |
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Art. 12 - Disposizioni procedurali1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, |
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Art. 13 - Cauzione definitiva1. L'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione defi |
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Art. 14 - Stipula del contratto aperto1. Dopo l'aggiudicazione, la Regione Toscana - Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il q |
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Art. 15 - Adesione1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica, indicando l'importo contrattuale di adesione. |
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Art. 16 - Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto1. Alla gestione ed all'esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i sogg |
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Art. 17 - Inadempimento del contratto1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario nei confronti de |
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Parte II - DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE |
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Capo I - Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori |
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Art. 18 - Programmazione di forniture e servizi1. Nell'ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all'articolo 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che preve |
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“Art. 19 - Programmazione di lavori pubbliciN17 1. Nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo. |
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Art. 20 - Modulistica relativa alle procedure di affidamento1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone la modulistica generale relativa alle proc |
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“Art. 20 bis - Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronicoN5 1. Le acquisizioni di forn |
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“Art. 21 - Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusiN3 1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine gen |
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“Art. 21 bis - Controlli nei procedimenti contrattualiN5 1. A fini di razionalizzazione e semplificazione dell&rs |
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“Art. 21 ter - Nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformitàN17 1. Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C. 3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durat |
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“Art. 21 quater - Affidamenti con modalità telematicaN22 1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti |
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Capo II - Contratti esclusi |
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Art. 22 - Disposizioni generali1. I contratti esclusi sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall'articolo 3 della legge e da quanto |
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Art. 23 - Avviso e pubblicità1. Per l'affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura. 2. L'avviso indica l'oggetto e l'imp |
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Art. 24 - Invito a gara1. I soggetti che hanno manifestato l'interesse sono invitati dall'Amministrazione a presentare l'offerta. 2. L |
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Art. 25 - Garanzie1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prest |
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Art. 26 - “Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto” [N=8]1. La valutazione dell'aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatric |
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Capo III - Acquisizioni in economia di forniture e servizi |
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Art. 27 - Tipologie di spesa eseguibili in economia1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti: a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all'Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili; b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'Amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso; c) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati; d) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili; e) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni; f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale; N9 “g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro; |
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Art. 28 - Consultazione degli operatori economici1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione. |
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Art. 29 - Ordinazione di fabbisogno presunto1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei be |
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“Art. 30 - Atto di affidamento e stipula del contrattoN3 1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di im |
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Art. 31 - Affidamenti in economia con modalità telematica |
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Art. 32 - Controlli1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l'utilizzo di manodopera, di importo inferior |
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Capo IV - Acquisizioni in economia di lavori |
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Art. 33 - Tipologie di spesa eseguibili in economia1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell'ambito delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all'articolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/2006. 2. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici: a). OPERE EDILI a.1) Realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione. N9 “a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere.” a.3) Scavi e movimenti di terra. a.4) Realizzazione di strutture portanti. a.5) Realizzazione di murature in genere. a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.). |
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“Art. 34 - Consultazione degli operatori economiciN17 1. Per l’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse. |
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“Art. 35 - Atto di affidamento e stipula del contrattoN3 1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di |
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Art. 36 - Affidamenti in economia con modalità telematica |
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Capo V - Ufficiale roganteSezione I - Attribuzioni |
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Art. 37 - Funzioni dell'ufficiale rogante1. Ai sensi dell'articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l'ufficiale rogante: a) riceve, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, aute |
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Art. 38 - Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale. |
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Art. 39 - Limiti al ricevimento degli atti1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti: a) se essi sono |
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Art. 40 - Raccolta1. L'ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato "Raccolta progressiva degli atti". Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti. 2. Nella raccolta prog |
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Art. 41 - Repertorio e registrazione degli atti1. Presso l'ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro. 2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti. 3. Il |
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Art. 43 - Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica - amministrativa sono a carico del privato contraente. 2. Le spese di bol |
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Sezione II - Disciplina dell'incarico |
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Art. 44 - Requisiti e nomina1. L'incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 3 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari. |
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Art. 45 - Cessazione dall'incarico1. L'incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto d |
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Art. 46 - Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante1. L'incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale |
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Art. 47 - Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell'ufficiale rogante, |
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Art. 48 - Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione1. L'Amministrazione stipula, ai sensi dell'articolo 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza |
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Parte III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 49 - Disposizioni di indirizzo e coordinamento1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneo comportamento degli uffic |
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Art. 50 - Disposizione transitoria |
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Art. 51 - Abrogazioni1. Sono abrogati: |
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Art. 52 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. |
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30/12/2024
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