N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13, così recitava:

"Art. 37 - Disposizioni in materia di cauzione

1. Nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario. La prestazione della cauzione provvisoria costituisce comunque condizione necessaria per l’aggiudicazione definitiva.

2. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 200.000,00 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì stabilire che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva."

Dalla redazione