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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro
- Alfonso Mancini
La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro
CHE COSA È LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVOROLa delega delle funzioni relative alla sicurezza sul lavoro è una possibilità - attribuita al “datore di lavoro” nonché al “dirigente”, al “preposto” e ad altre figure - che risponde |
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Requisiti di forma |
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Data certaRiguardo ai requisiti di forma sopra esposti, si richiama l’attenzione sulle modalità attraverso le quali è possibile assicurare all’atto di delega - certamente classificabile, almeno nei casi in cui non si scelga di rilasciarla tramite atto pubblico, come “scrittura privata” - la “data certa”. |
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AccettazioneCome ribadito anche dall’Interpello n. 7/2015, l’accettazione formale è requisito indispensabile, ed è pertanto evid |
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PubblicitàQuanto poi alla pubblicità che deve essere data alla delega, questa deve essere efficace ed assicurare la conosc |
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Requisiti di sostanza
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EFFETTI DELLA DELEGA E OBBLIGHI NON DELEGABILI |
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Esonero di responsabilitàAi sensi del comma 3 dell’art. 16 del D. Leg.vo 81/2008, la delega correttamente conferita sulla base dei requisiti for |
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Obbligo di vigilanza che permaneL’obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite - che |
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Delega parzialmente invalidaQualora nell’ambito della delega vengano conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della l |
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Invalidità della delega ed esercizio di fattoSi chiarisce inoltre che l’invalidità della delega rilasciata dal datore di lavoro (ad esempio per via della |
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DIFFERENZE TRA LA DELEGA ED ALTRE FATTISPECIE |
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Nomina di altre figureLa delega di funzioni è differente da altri adempimenti formali come la nomina da parte del datore di lavoro di altre figure, quali ad esempio il dirigente N8 o il preposto |
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La subdelegaAi sensi dell’art. 16 del D. Leg.vo 81/2008, comma 3-bis, il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni, alle medesime condizioni per le quali è prevista la delega. È pertanto da ritenere che debbano ritenersi valide ed operanti, relativamente all’istituto della subdelega, tutte le considerazio |
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