Articolo modificato dall’art. 24, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13; sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 06/08/2018, n. 46 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 30/04/2024, n. 15, così recitava:

“Art. 57 - Presidenza delle gare

1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell’ente appaltante designati:

a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti;

b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

2. Nelle ipotesi in cui è prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e le relative disposizioni transitorie.”

Dalla redazione