N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 55, comma 1, della L.R. 30/12/2014, n. 90 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 06/08/2018, n. 46, così recitava:

"Art. 52 - Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l’innovazione previsto dall’articolo 93, comma 7-bis, del d.lgs 163/2006 per l’incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare:

a) la percentuale entro il limite massimo di cui all’articolo 93, comma 7-bis, del d.lgs 163/2006 degli importi posti a base di gara per la costituzione del Fondo tenuto conto dell’entità e della complessità dell’opera da realizzare;

b) i criteri e le modalità per l’individuazione del personale di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo a favore dei dipendenti di cui al comma 2 previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 93, comma 7-bis, del d.lgs 163/2006;

d) le modalità applicative dell’articolo 93, comma 7-ter, del d.lgs. 163/2006 che determina il tetto massimo di incentivi che può essere corrisposto ai dipendenti nel corso di ciascun anno;

e) le modalità di erogazione degli incentivi;

f) i casi e le modalità di avvalimento degli uffici regionali da parte di altri enti pubblici per la progettazione di opere e lavori pubblici ai sensi dell’articolo 44;

g) i criteri per l’utilizzo della quota del Fondo di cui all’articolo 93 comma 7-quater, del d.lgs 163/2006 da destinare a spese per acquisto di beni per l’innovazione, l’ammodernamento e accrescimento dell’efficienza della Regione e dei servizi ai cittadini."

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