Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13, così recitava:

"Art. 39 - Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.

1. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all’offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta. "

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