Deliberaz. G.R. Toscana 02/05/2011, n. 316 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Toscana 02/05/2011, n. 316

Indicazioni applicative degli artt. 16, 17, 23 bis e art. 24 L.R. 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi. Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto in particolare l’art.2, rubricato “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, che al comma 2 riserva agli organi di direzione politica l’emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti normativi;

Vista la legge regionale n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 13 del 29 febbraio 2008, ed in particolare l’art. 16 “Verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa provvisoria mente aggiudicataria”, l’art. 17 “Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa”, l’art. 23 bis “Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi” e l’art. 24 “Clausole dei capitolati speciali”;

Visto il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposiz

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ALLEGATO - INDICAZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTICOLI 16, 17, 23 BIS E ART. 24 L.R. 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” E SMI.ULTERIORI INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La presente circolare si propone di fornire alle stazioni appaltanti ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già contenute nella DGRT 691/2007, relative all’applicazione della legge regionale 13 lug

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1. - Art. 16 - Verifica dell’idoneità tecnico-professionale


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1.1 - Ambito oggettivo di applicazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale

La Legge regionale 38/2007 s.m.i. ha tra le proprie finalità quella di tutelare i lavoratori c

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1.2. - Contenuti della verifica dell’idoneità tecnico-professionale


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1.2.1 - Soggetto deputato alla verifica

L’art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. affida alla stazione appaltante il controllo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

In accordo con quanto prevede il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

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1.2.2 - Corrispondenza tra norme abrogate e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’art. 16 della L.R. 38/2007 riporta norme attualmente abrogate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

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1.2.3 - Modalità per l’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e s.m.i. negli appalti di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale si effettua tramite la verifica dei documenti di cui all’allegato XVII del D.Lgs.81/2008 relativo all’Idoneità tecnico professionale e dei documenti di cui all’art. 16 della L.R. 38/2007 che si riportano di seguito e che devono essere esibiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, con le specificazioni di cui al punto 1.2.3.3.


1.2.3.1. - Per le imprese

Ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

I) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

II) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR) o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo;

III) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC);

IV) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sos

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1.2.4 - Modalità per l’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. sull’aggiudicatario provvisorio negli appalti di forniture, servizi e lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale, fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs.81/2008, si effettua, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

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1.3 - Verifica in caso di subappalto

In ipotesi di sub-appalto la stazione appaltante deve procedere ad effettuare le medesime verifiche, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della legge regionale 38/2007 e s.m.i.

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1.4 - Conseguenze dell’esito negativo della verifica

Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria dia esito negativo, la stazione appaltante non procede all’aggiudicazione all’impresa stessa, sempre che nel bando di gara o nella lettera d’invito/richiesta preventivo sia stata inserita la seguente clausola:

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2 - Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva e assicurativa

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 38/2007 la stazione appaltante deve effettuare sull’aggiudicatario provvisorio la verifica della regolarità contributiva e assicurativa riferita alla data di scadenza dell’offerta mediante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. 38/2007 la stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa

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3. - Art. 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi

L’art. 23 bis della L.R. 38/2007 si applica unicamente agli appalti pubblici di servizi per i q

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4. - Art. 24 - Clausole dei capitolati speciali

L’art. 24 della L.R. 38/2007 prevede al secondo comma, lettera a), l’indizione da parte della stazione appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata, allo scopo di illustrare alla ditta stessa gli elementi contenuti nel DVR della stazione appaltante, che possono costituire un rischio per la medesima nell’esecuzione d

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000(Per forniture, servizi e lavori non titolo IV)

M1

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000(Per lavori del titolo IV)

M2

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