Articolo modificato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 30/04/2024, n. 15, così recitava:

“Art. 59 - Affidamenti in economia

1. La Giunta regionale e gli altri soggetti di cui all’articolo 50 disciplinano con proprio provvedimento l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 e secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela del lavoro e sicurezza del lavoro.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, in relazione alle specifiche esigenze e competenze, individua in particolare:

a) le singole tipologie di spese per forniture e servizi con eventuali limiti di importo;

b) nell’ambito delle categorie generali di cui all’articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006, i lavori eseguibili in economia;

c) le modalità organizzative dello svolgimento delle procedure di forniture e servizi;

d) le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi mediante l’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 47.”

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