Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13, così recitava:

"1. Nel bando di gara per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla presente legge, il ricorso alla procedura di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006."

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