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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 31/10/2018, n. 58
L. R. Toscana 31/10/2018, n. 58
L. R. Toscana 31/10/2018, n. 58
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PreamboloIL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini. 2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti de |
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Art. 2 - Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale1. Gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regional |
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CAPO II - Albo regionale delle cooperative sociali |
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Art. 3 - Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali1. L'albo regionale delle cooperative sociali, istituito in attuazione dell'articolo 9 della l. 381/1991, è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative sociali e i loro consorzi, costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della L. 381/1991, che abbiano la sede legale nel territorio regionale. |
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Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali1. Possono essere iscritte nella sezione A dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e comma 5. |
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Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali1. Possono essere iscritte nella sezione B dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, |
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Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), della l. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale delle |
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Art. 7 - Consorzi di cooperative sociali1. Possono iscriversi alla sezione C dell'albo regionale delle cooperative sociali i consorzi di cooperative sociali costi |
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Art. 8 - Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali1. La domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze tramite il comune nel cui territorio la cooperativa sociale o il consorzio ha la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari. 2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati: a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente con data non anteriore a tre mesi; c) l'elenco dei soci; d) una copia dell'ultimo bilancio approvato, la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile; |
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Art. 9 - Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali1. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze svolgono annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere alle cooperative e ai loro consorzi, il bilancio sociale, se previsto, |
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Art. 10 - Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa e di un consorzio è disposta dal comune capoluogo di provincia o dalla Città metropolitana di Firenze nei seguenti casi: a) cancellazione dall'albo nazionale previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 220/2002; b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per l'iscrizione; |
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Art. 11 - Ricorso in opposizione1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali &egr |
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CAPO III - Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali |
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Art. 12 - Principi comuni per l'affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione, ai suoi enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale. 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni del presente capo nell'ambito dei propri ordinamenti. 3. La Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'attuazione della presente legge, mediante linee guida. 4. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), all |
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Art. 14 - Coprogrammazione e coprogettazione1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 55 del D.Lgs. 117/2017, favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento. 2. L'applicazione degli strumenti di cui al comma 1, in un'ottica di reale concorrenza, viene effettuata in modo da dare un'effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati. |
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Art. 15 - Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del D.Lgs. 50/2016, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla L. 381/1991, riservano in favore delle cooperative sociali di tipo B una quota non inferiore al |
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Art. 16 - Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, g |
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Art. 17 - Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale |
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CAPO IV - Consulta regionale sulla cooperazione sociale |
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Art. 18 - Consulta regionale sulla cooperazione sociale1. La Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da undici membri individuati come segue: a) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza |
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Art. 19 - Compiti della Consulta1. La Consulta svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri al Consiglio regionale e alla Giunta |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 20 - Disposizioni di prima attuazione1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 16, comma 1, trovano applicazione per la programmazione |
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Art. 21 - Norma transitoria1. La Consulta di cui all'articolo 18 è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge |
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