Comma modificato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 07/01/2019, n. 3.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 06/03/2020, n. 39 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 07/01/2019, n. 3.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente alla modifica dichiarata illegittima:

“1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Nell'avviso di manifestazione di interesse sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.”

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