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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 16/04/2019, n. 18
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- Sent. Corte Cost. 27/05/2020, n. 98
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera g); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Viste le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), approvate dall’Autorità nazionale anti corruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097; Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratt |
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CAPO I - Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016 |
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Art. 2 - Ambito soggettivo1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali; |
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Art. 3 - Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni1. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, nella documentazione |
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Art. 4 - Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione1. La Regione promuove, in via sperimentale e con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, individuati con deliberazione della Giunta regionale, l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruit� |
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Art. 5 - Tutela della stabilità occupazionale1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi, laddove il riassorbimento del personale impiegato nell’attività oggetto del contratto sia previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, l’appaltatore uscente è tenuto a fornire almeno le seg |
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Art. 6 - Valutazione dell’offerta. Elementi premianti1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi: a) misure di agevolazione |
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Art. 6-bis - Esigenze sociali |
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Art. 7 - Suddivisione in lotti1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51 del d. |
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CAPO II - Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori |
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Art. 8 - Oggetto1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economi |
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Art. 9 - Elenchi degli operatori economici1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, |
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Art. 9-bis - Elenco degli operatori economici della Giunta regionale1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l'elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d'importo e categorie di lavorazioni. |
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Art. 10 - Indagine di mercato1. Le stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’articolo 36 del d.lgs. 50/2016. |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) |
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Art. 11 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/20071. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38 |
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Art. 12 - Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/20071. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente: “3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro; b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente; |
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Art. 13 - Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 38/20071. L’articolo 12 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Prezzario regionale 1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e dell |
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Art. 14 - Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 38/20071. L’articolo 22 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - Tutor di cantiere 1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016. 2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti: a) supporta il coordinatore della sicu |
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Art. 15 - Abrogazioni1. Gli articoli 17 e 36 della l.r. 38/2007 sono abrog |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 16 - Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruit� |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 9-bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 - 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestio |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. |
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