N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, della L.R. 01/12/2017, n. 42, così recitava:

“4. All'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 9/1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni licenza deve essere accompagnata da un libretto annuale, ai fini ricognitivi, comprendente appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca e successivamente gli esemplari appena catturati e trattenuti, secondo le indicazioni del calendario di pesca delle quali si conferma il carattere vincolante.".”

Dalla redazione

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