Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 07/11/2019, n. 17, così recitava:

“6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2000, per quanto concerne l'ultimazione delle opere ivi indicate, ivi inclusa l'attività espropriativa, fanno carico all'unità previsionale di base 4.6.23.2.144 del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2940 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.”

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