N41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

“9. All'articolo 5 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, commi 17, 18 e 19, della legge regionale 13/2000, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nell'ultimo quinquennio, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;”.”

Dalla redazione