Comma abrogato dall’art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5, così recitava:

“3. All'articolo 41 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 7, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 4 quinquies è inserito il seguente:

“4 quinquies 1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ampliamento di edifici pubblici o di pubblica utilità da chiunque realizzati.”.”

Dalla redazione