Comma abrogato dall'art. 104, comma 1, della L.R. 23/04/2007, n. 9, così recitava:

“7. Il comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dai seguenti:

“25. Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito regolamento, il quale:

a) raccoglie in un unico testo la disciplina regolamentare concernente la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e la tutela del suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico, nel rispetto dei principi dettati dalle leggi statali e regionali vigenti nella specifica materia, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) modifica la disciplina regolamentare vigente in materia forestale e di vincolo idrogeologico e, in particolare, sostituisce:

1) il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., recante il "Regolamento, unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267";

2) la disciplina statale di cui all'articolo 130 del regio decreto 3267/1923 e agli articoli 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926.

25-bis. Il regolamento di cui al comma 25 disciplina:

a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale;

b) le seguenti attività connesse alla gestione selvicolturale e alla utilizzazione dei boschi:

1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;

2) le metodologie di intervento e i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;

3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;

4) le procedure relative alle dichiarazioni e autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;

5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale e ambientale;

c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali e antropiche;

d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico - edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982 o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;

e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione, per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.

25-ter. Il regolamento di cui al comma 25 persegue le seguenti finalità:

a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;

c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale;

d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche e abiotiche;

e) sviluppare la funzione economica del bosco, nel rispetto dei suoi contenuti biologici e ambientali;

f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali e a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;

g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;

h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;

i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.

25 quater. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la Regione Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui ai commi 23 e 25 ter, può comunicare a soggetti privati che si occupano di gestione forestale e commercializzazione dei prodotti i dati personali di cui è in possesso, al fine della gestione del progetto Osservatorio borsa del legno.”.”

Dalla redazione