Comma abrogato dall’art. 47, comma 1, della L.R. 06/03/2008, n. 6, così recitava:

“1. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è aggiunto il seguente periodo: "La sede dell'IFR può essere individuata anche in località diversa dal capoluogo regionale.".”

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