N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, della L.R. 20/08/2007, n. 23, così recitava:

Art. 17 - (Disposizioni in materia di trasporti)

1. All'articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 12/1999, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Provincia concedente può altresì autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo e purché preventivamente concordate con il concessionario. La compatibilità delle suddette modifiche con il Piano regionale è attestata dalla Provincia competente, previa notifica alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti e con riserva da parte di quest'ultima di intervenire entro sessanta giorni dalla notifica.".

2. All'articolo 21 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I programmi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), possono essere proposti dalle Amministrazioni provinciali con la procedura dei protocolli di intesa di cui all'articolo 10, comma 5, comunque senza maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.".

3. All'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 96, della legge regionale 2/2000, al comma 65, la parola: "elettrici" è sostituita dalle seguenti: "a ridotto inquinamento".

4. All'articolo 4 della legge regionale 2/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 41, della legge regionale 3/2002, al comma 4, dopo le parole: "Enti locali interessati" sono inserite le seguenti: "e di altri soggetti pubblici o privati".”

Dalla redazione