N44 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

“12. All'articolo 5 della legge regionale 8/1999, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9 bis. Al fine di elevare il livello professionale o di riqualificare gli operatori in attività, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 organizzano e gestiscono direttamente appositi corsi di aggiornamento, senza l'obbligo di superamento di specifici esami a conclusione dei corsi medesimi.

9 ter. I corsi hanno per oggetto, oltre alle materie stabilite con il regolamento di cui al comma 7, anche la disciplina relativa all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, alle tecniche di gestione della vendita.

9 quater. La durata e le modalità di organizzazione sono quelle stabilite con il regolamento di cui al comma 7.”.”

Dalla redazione

Back to top