Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

“7. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) dei farmacisti e dei direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché dei medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;”.”

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