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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2015, n. 20
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche1. Omissis 2. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti: “2-quater. Il Distretto tecnologico e navale del Friuli Venezia Giulia-Ditenave, individuato quale “Distretto dell’innovazione” ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l’offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j). 2-quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale “Distretto dell’innovazione” ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster “smart health” a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j). |
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Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio1-7. Omissis 8. All’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l’elaborazione di mappe di comunità, nell’ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all’accordo previsto dall’articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.”; b) al comma 2 dopo le parole: “del comune capofila” sono aggiunte le seguenti: “o della Comunità montana”. 9. Omissis 10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata. 10-bis. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali: a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater); N16 b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c-bis), c-ter).N14 11. Sono oggetto di contributo le |
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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all’articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006.N5 1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.N6 2. N13 3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. 4. Il contributo è concesso per il costo complessivo dell’intervento e non per singole voci di spesa. 5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto. 5-bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.N1 6. Omissis 7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di un servizio concernente la predisposizione del “Piano d’azione regionale per gli acquisti verdi” e comprensivo dell’attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti, nella fase di predisposizione del Piano stesso. |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’articolo 7 la parola “del” è sostituita dalle seguenti: “dei dati forniti dal”; 2-12. Omissis 13. All’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole “Dette procedure si uniformano a quelle in vigore per gli enti operanti in campo culturale.” sono soppresse; b) al comma 3 le parole “Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei ben |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Finalità 8 - Protezione sociale1. Al comma 32 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole “per l’anno 2014” sono soppresse. 2-8. Omissis |
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Art. 10 - Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione1-60. Omissis 61. |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Finalità 11 - Funzionamento della Regione1-12. Omissis 13. L’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella formulazione anteriore alla sua sostituzione operata, con effetto dall’1 gennaio 2015, dall’articolo 11, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), si applica: a) per la parte come modificata dall’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014): 1) agli incentivi per la progettazione di lavori pubblici per gli incarichi attribuiti dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014; 2) agli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici il cui quadro economico del progetto definitivo esecutivo è stato approvato dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014; b) per l |
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Art. 13 - Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili1. Omissis 2. |
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Art. 14 - Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili1. Omissis 2. Al comma 2 dell’artico |
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Art. 15 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente |
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Tabelle - Omissis
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