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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 08/05/2000, n. 10
L.R. Friuli Venezia Giulia 08/05/2000, n. 10
- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 06/08/2015, n. 20
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Articolo 1 - (Finalità)1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela, conservazione e valo |
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Articolo 2 - (Interventi)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi: |
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Articolo 3 - (Piano triennale)1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura e sentita la Commissione regionale per i beni architet |
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Articolo 4 - (Contributi)1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti. 2. I contributi di |
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Articolo 5 - (Sovvenzioni)1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortif |
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Articolo 6 - (Assistenza tecnica)1. Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche per la progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni, nella mis |
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Articolo 7 - (Modalità e termini di presentazione delle domande e del rendiconto)1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e delle sovvenzioni di cui agli articoli 5 e 6 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istru |
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Articolo 8 - (Iniziative dell'Azienda regionale per la promozione turistica)1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in particolare degl |
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Articolo 9 - (Istituzione della Casa comune della Mitteleuropa)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, in associazione con altri enti pubblici e privati, del Compendio del Castello di Duino, come previsto dall'articolo 15, comma l, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, anche nelle more della definizione delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia per il trasfe |
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Articolo 10 - (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)1. Per l'attuazione delle finalità e degli interventi della presente legge, l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti e delle associazioni statutariamente preposti ad un tanto. 2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono stabilite annualmente sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti titolati. |
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Articolo 12 - (Norma transitoria)1. In sede di prima applicazione, le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all |
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Articolo 13 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5183 (2.1.241.3.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione "Contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti, per interventi di conservazione, restauro e riuso dei beni architettonici medesimi nonché d'indagine, recupero e valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000. 2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa |
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