L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condi

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del re

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Art. 3 - Soggetti attuatori

1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regio

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CAPO II - Tutela del benessere degli animali di affezione
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Art. 4 - Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:

a) garantire il ricovero adeguato alla specie;

b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;

c

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Art. 5 - Divieti e prescrizioni

1. È vietato:

a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio; N11

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di

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Art. 6 - Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazio

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Art. 7 - Strutture di ricovero e custodia

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6; N20

b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;

c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6; N21

d) svolgono esclusivamente il serviz

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Art. 8 - Altre strutture di ricovero e custodia

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animal

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Art. 9 - Centri di recupero di animali esotici

N24

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici. N28

2. N25

3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:

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Art. 10 - Diritto di accesso ai ricoveri

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personal

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Art. 11 - Adozioni

1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaboraz

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Art. 12 - Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico"

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente we

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Art. 13 - Commercio, allevamento, custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro

N35

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo det

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Art. 14 - Addestramento professionale o senza fini di lucro

N39

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilita

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Art. 15 - Registro di carico e scarico

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attivi

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Art. 16 - Ritrovamento, cattura e soppressione

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.

2. La

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Art. 17 - Controllo della riproduzione animale

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle

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Art. 18 - Soccorso ad animali feriti

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso

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Art. 19 - Programmi di informazione e di educazione

1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

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Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

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Art. 21 - Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. N45

1-bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni. N46

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CAPO III - Tutela dei gatti liberi
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Art. 22 - Censimento delle colonie feline

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le fin

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Art. 23 - Cura e gestione delle colonie feline

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.

2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle

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Art. 24 - Cattura e ricovero dei gatti liberi

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o d

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CAPO IV - Anagrafe canina
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Art. 25 - Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina

1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

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Art. 26 - Obbligo di registrazione all'anagrafe canina

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per

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Art. 27 - Identificazione e registrazione dei cani

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il

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Art. 28 - Accesso ai dati dell'anagrafe canina

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della

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CAPO V - Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani
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Art. 29 - Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani

1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identifica

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Art. 30 - Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani

1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.

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Art. 31 - Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'

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CAPO VI - Disposizioni finali
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Art. 32 - Vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale e forestale regionale

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Art. 33 - Sanzioni

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4; N61

b) da 100 euro a 600 euro per la vio

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Art. 34 - Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla

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Art. 35 - Contributi

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri

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Art. 36 - Regolamento di esecuzione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commi

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Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta

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Art. 38 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

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Art. 39 - Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".

3. Per le finalità previste da

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