26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). N14
27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell’immobile o titolari di diritti reali. N17
28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applicano gli articoli 32, 32-bis e 32-ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29. N16
29. N29 I criteri, le modalità, i limiti e l’ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi. N12
29-bis. N29 Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.N20
30. N29 La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse. N18
31. N29 Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale n. 14/2002, così come precisata dal