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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/10/2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia e, in particolare, della raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Euro

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) geodiversità: la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversità;

c) geosito altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica: sito,

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CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO
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Art. 3 - (Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.

2. Il CaRGeo è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) catasto informatico dei geositi;

b) catasto informatico dei geoparchi regionali;

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Art. 4 - (Disposizioni per la tutela dei geositi)

1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, nei geositi sovranazionali, nazionali e regionali è vietato:

a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;

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Art. 5 - (Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.

2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione

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Art. 5-bis - (Rete funzionale alla geodiversità)

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1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Rete funziona

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Art. 6 - (Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ri

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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE CARSICHE E ACQUIFERI CARSICI
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Art. 7 - (Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia approva i criteri per l'individuazione delle aree carsiche, dei relativi acquiferi carsici, delle zone sorgentifere, delle aree di ricarica dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione con proprio decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso ai Comuni interessati che ne danno pub

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Art. 8 - (Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)

1. La Regione definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, delle aree di ricarica della falda, delle sue emergenze naturali e artificiali e delle zone di riserva idrogeologica, anche nell'ambito del Piano di tutela delle acque (PRTA) di cui all'

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CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE FORRE
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Art. 9 - (Catasto speleologico regionale)

1. È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ne cura la tenuta.

2. Il CSR è costituito da

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Art. 10 - (Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)

1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge all'interno delle grotte è vietato:

a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;

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Art. 11 - (Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)

1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti di cui alla parte terza del decreto legislativo 42/2004.

3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso dall'attività speleologica è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previ

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Art. 12 - (Comitati tecnici)

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1. Per le finalità di tutela

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Art. 13 - (Tavolo della Speleologia)

1. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione ce

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Art. 14 - (Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici)

1. Presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, è istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale.

2. Le associazioni e i gruppi

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Art. 15 - (Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:

a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;

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CAPO V - INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PER OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO
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Art. 16 - (Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)

1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e u

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Art. 17 - (Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico)

1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. A tal fine, il pr

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CAPO VI - PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
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Art. 18 - (Interventi per la promozione del patrimonio geologico)

1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza e valorizzazione della geodiversità, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali. N19

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a

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Art. 19 - (Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)

1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all'elenco di cui all'articolo 14 che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:

a

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CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 20 - (Vigilanza)

1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organ

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Art. 21 - (Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme penali e le disposizioni statali in materia di danno ambientale, per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 10 e 11 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) articolo 4, comma 2, lettere a), c) e d): da 200 euro a 2.500 euro per ogni geosito interessato;

b) articolo 4, comma 2, lettera b): da 500 euro a 5.000 euro per l'alterazione del regime idrico;

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CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 22 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) relativamente alle spese correnti, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal

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Art. 23 - (Disposizioni transitorie)

1. Sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell’

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Art. 24 - (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti dell'Unione europea contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi compren

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Art. 25 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio spel

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica