D.L. 15/04/2002, n. 63 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 15/04/2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2020, n. 178
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D. Leg.vo 24/04/2006, n. 219
- D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30
- L. 30/12/2004, n. 311
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 15/06/2002, n. 112 (Legge di conversione). In vigore dal 16/06/2002, in corsivo.
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Premessa


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


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Art. 1. - Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

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Art. 2. - Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico

1. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

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Art. 3. - Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal D.M. 4 dicembre 2001 del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2000, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro.

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Art. 4. - Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicem

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Art. 4-bis. - Finanziamento della spesa sanitaria

1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse

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58048 7099269
Art. 5. - Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

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Art. 6. - Progressivo adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, “non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali” N9 destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. “Per le somme attribu

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58048 7099271
Art. 7. - Patrimonio dello Stato S.p.a.

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di «Patrimonio dello Stato S.p.a.».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 di euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

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Art. 8. - Società per il finanziamento delle infrastrutture

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.»; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei princìpi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari:

a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica;

b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere a) e b). La società può altresì assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del

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Art. 9. - Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità

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Art. 10. - Disposizioni finanziarie

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle pro

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58048 7099275
Art. 11. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell

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Tabella A (Articolo 4-bis, comma 6)

Parte di provvedimento in formato grafico


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