N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286) ha disposto che il presente articolo, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella L. 04/06/1973, n. 311.

Il D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44) ha disposto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui al presente articolo, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Il D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175 ha disposto che al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 01/01/2015 in deroga a quanto previsto dal comma 1, del presente articolo le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui al presente articolo. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'art. 34, comma 1, della L. n. 388/2000 fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi da 2 a 6, del D.P.R. 10/11/1997, n. 445.

Ai sensi dell’art. 1 del D. Min. Economia e Finanze 19/11/2015 le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, previste dal presente articolo, si applicano anche ai pagamenti dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 05/10/1993, n. 400 (L. 04/12/1993, n. 494), ivi compresi i pagamenti riguardanti gli indennizzi dovuti in caso di utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo e relative pertinenze e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni.

Si veda:

- l'art. 17 e l'art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1;

- l'art. 4-bis, commi 1-3, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67).

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