Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 16/02/2023, n. 11
D.L. 16/02/2023, n. 11
D.L. 16/02/2023, n. 11
D.L. 16/02/2023, n. 11
D.L. 16/02/2023, n. 11
D.L. 16/02/2023, n. 11
In vigore dal 17/02/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67)
- D.L. 29/12/2023, n. 212 (L. 22/02/2024, n. 17)
- L. 11/04/2023, n. 38 (Legge di conversione). In vigore dal 12/04/2023.
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 01 - Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche |
|
Art. 1. - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 771. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). 1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 1 |
|
Art. 2. - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge. 1-bis. N13 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. N9 2. N7 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: |
|
Art. 2-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati |
|
Art. 2-ter - Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: a) l’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese |
|
Art. 2-quater - Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 |
|
Art. 2-quinquies - Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito) |
|
Art. 3. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
Dalla redazione
- Fisco e Previdenza
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Imposte sul reddito
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)
- Dino de Paolis
- Catasto e registri immobiliari
- Fiscalità immobiliare locale (IMU-TARI-TASI)
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Fisco e Previdenza
- Edilizia e immobili
- Imposte sul reddito
Fabbricati “collabenti” (ruderi): disciplina catastale, edilizia e fiscale
- Redazione Legislazione Tecnica
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Imposte sul reddito
- Fisco e Previdenza
Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico
- Dino de Paolis
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Imposte sul reddito
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Fisco e Previdenza
Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate
- Redazione Legislazione Tecnica
- Fisco e Previdenza
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Imposte sul reddito
I bonifici per le spese soggette a detrazione fiscale
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
07/11/2024
- Stop alle ricostruzioni infinite da Italia Oggi
- Impianti tecnici ammessi al bonus 5.0 se produttivi di per sè da Italia Oggi
- Sicurezza, preposti formati ogni 5 anni da Italia Oggi
- Un alert per i debiti contributivi da Italia Oggi
- Salva Milano, c’è l’accordo che blinda gli investimenti passati e futuri da Il Sole 24 Ore
- Le inchieste proseguono ma si apre la prospettiva dell’archiviazione da Il Sole 24 Ore