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07/02/2020

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti sui requisiti per la deroga

L'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato di sussistenza dei requisiti che consentono alle imprese di non applicare la disciplina introdotta dal Decreto fiscale relativamente alle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Vengono indicati inoltre i criteri per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/02/2020, n. 54730, ha approvato lo schema (Allegato A al Provvedimento) di certificato di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241.

L'allegato B al Provvedimento fornisce chiarimenti relativamente ai criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti alle lettera a) e b), dell'art. 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 241/1997.

L'art. 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 241/1997 prevede che gli obblighi previsti dal medesimo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 

Con riferimento al requisito dell'assenza dei debiti non soddisfatti di cui alla lett. b), dell'art. 17-bis, comma 5, del D. Leg.vo 241/1997, si specifica che rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. In questo modo cioè, gli importi relativi ad interessi, sanzioni ed oneri non vengono conteggiati nella somma di 50.000 euro, prevista come tetto massimo per beneficiare della deroga all'applicazione degli adempimenti previsti dallo stesso art. 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997.

Il Certificato è messo a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

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Si ricorda che l’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, convertito in legge con la L. 19/12/2019, n. 157) ha introdotto l’art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, il quale stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

Si veda in proposito Decreto Fiscale convertito in legge: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Dalla redazione