Con il D.L. «Milleproroghe» 216/2011 (convertito in legge dalla L. 24/02/2012, n. 14, è stato prorogato da 5 a 10 anni il termine entro il quale deve avvenire l’utilizzo edificatorio delle aree fabbricabili di proprietà delle imprese, per poter usufruire della rivalutazione dei valori ai fini fiscali prevista dall’art. 1, commi 169 e seguenti, della L. 266/2005.
L’Agenzia delle Entrate, con la presente Risoluzione, ha ora chiarito quale sia il corretto comportamento che debbono tenere i soggetti che, pur avendo versato a suo tempo l’imposta sostitutiva, non abbiano però potuto usufruire della rivalutazione per via della decadenza del termine quinquennale, vigente prima del citato Milleproroghe.
Costoro, secondo quanto a suo tempo chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E del 2006, hanno riportato il valore fiscale a quello precedente alla rivalutazione, nonché usufruito di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva di rivalutazione eventualmente pagata.
A tale proposito l’Agenzia chiarisce che, se detti soggetti sono interessati a beneficiare del nuovo termine decennale per l’utilizzazione edificatoria delle aree, devono:
- procedere al versamento del credito d’imposta - maturato a decorrere dal 01/01/2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli interessi.
Conseguentemente i medesimi soggetti possono:
- vedersi riconosciuti i valori fiscalmente iscritti in bilancio con conseguente ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione; il tutto ovviamente condizionato alla utilizzazione edificatoria dell’area entro il nuovo termine decennale previsto dal D.L. 216/2012.
Qualora invece i soggetti in questione non abbiano intenzione di beneficiare del nuovo termine decennale (e, conseguentemente, della rivalutazione) hanno diritto al riconoscimento per intero del credito per l’imposta sostitutiva a suo tempo pagata.