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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/07/2018, n. 91
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 15/11/2021
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 21/09/2018, n. 108 (legge di conversione) riportate in corsivo e in vigore dal 22/09/2018.
- Avviso di rettifica in G.U. 15/10/2018, n. 240
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Art. 1. - Proroga di termini in materia di enti territoriali1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018». 2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispetti |
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Art. 1-bis - Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali1. Nell'anno 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai se |
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Art. 2. - Proroga di termini in materia di giustizia1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019». 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al |
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Art. 3. - Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia |
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Art. 4. - Proroghe di termini in materia di infrastrutture1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della. legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”. |
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Art. 4-bis - Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubb |
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Art. 5. - Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018 |
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Art. 6. - Proroga di termini in materia di istruzione e università1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le procedure pendenti alla data dì entrata in vigore del presente decreto, al 31 ottobre 2018. 2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-201 |
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Art. 7. - Proroga di termini in materia di cultura |
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Art. 8. - Proroga di termini in materia di salute1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019». 2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituit |
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Art. 8-bis - Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 291. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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Art. 9. - Proroga di termini in materia di eventi sismici1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni». 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»; b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»; c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cen |
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Art. 9-ter - Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9-quater - Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori |
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Art. 10. - Proroga di termini in materia di sport1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2 |
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Art. 11. - Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018». 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1106, dopo le parole: “con sentenza del giudice” sono inserite le seguenti: |
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Art. 11-bis - Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti1. All'articolo 1, comma 246, d |
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Art. 11-ter - Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertor |
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Art. 12. - Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 10341. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. |
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Art. 13. - Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018”. 02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. 03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04. 04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. 1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al penultimo periodo, le parole: “secondo, terzo e quarto periodo del” sono soppresse; b) all'ultimo periodo, le parole da: “sono da adottare” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati entro il 31 ottobre 2018”. 1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente: "495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475."
Tabella 1
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Art. 13-bis - Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
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Art. 13-ter - Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 1791. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 1 |
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Art. 14. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per l |
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