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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/12/2015, n. 210
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Stralcio. In vigore dal 30/12/2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- L. 25/02/2016, n. 21 (Legge di conversione). In vigore dal 27/02/2016, in corsivo.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1. - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni1-3-bis. Omissis 4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. 4-bis. Omissis 5. All'articolo 1, comma 6-septies, del dec |
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Art. 2. - Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “ |
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Art. 2-bis. - Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria1. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecni |
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Art. 2-ter. Omissis |
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Art. 2-quater. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “Per il periodo 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2013-2016”. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, letter |
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Art. 3. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico1. Omissis 2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: “3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede: a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e c |
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Art. 3-bis. - Omissis |
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Art. 4. - Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa1. Omissis 1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2015 e 2016”. 1-ter.-1-quater. Omissis 2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. |
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Art. 4-bis. - Art. 4-ter. - Omissis |
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Art. 4-quater. - Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti mod |
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Art. 5. - Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge |
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Art. 5-bis. - Omissis |
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Art. 7. - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti1. N1 1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale”. 2 - 4-bis.N4 5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. |
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Art. 8. - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consi |
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Art. 9. - Omissis |
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Art. 10. - Proroga di termini in materia economica e finanziaria1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”. 1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi”. 2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. 2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “per i soli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “ |
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Art. 11. - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. 2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”. 2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al |
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Art. 11-bis. - Proroga di termini in materia ambientale1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto progr |
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Art. 12. - Art. 12-quater. - Omissis |
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Art. 13. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conve |
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20/12/2024
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