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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. CIPE 03/03/2017, n. 26
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Delib. CIPE 03/03/2017, n. 26
- Delib. CIPE 21/03/2018, n. 33
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Testo del provvedimentoIL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), che istituisce presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato per il coordinamento delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti «prioritari» (C.C.A.S.I.I.P.) ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di nomina del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che, all'art. 30: al comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una «Struttura di missione» (di seguito Struttura) per lo svolgimento, in forma integrata a coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscano di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016; al comma 3, stabilisce che la suddetta Struttura si conforma alle linee guida, adottate dal C.C.A.S.I.I.P. anche in deroga alle disposizioni del libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; al comma 13, statuisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, ai contratti, subapp |
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Allegato - Seconde Linee-guida antimafiaSeconde Linee-guida antimafi |
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1. Quadro della gestione della ricostruzione e funzione delle Prime Linee-guidaIl decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" - nell'apprestare uno specifico quadro di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno avuto inizio il 24 agosto 2016 - prevede rafforzate e articolate modalità di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle aree interessate dai predetti eventi. In particolare, con l'impianto normativo sono stati conferiti a un Commissario Straordinario del Governo i poteri connessi all'attuazione degli interventi finalizzati alla ricostruzione. Il Commissario Straordinario, nell'assicura |
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2. Compiti della Struttura per il sistema dei controlliCome già indicato nelle Prime Linee-guida, la legge n. 229 del 2016 prevede che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni coinvolti nell'evento sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (nel prosieguo solo "Anagrafe"). L'iscrizione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche antimafia, svolte, come si è già detto, nella forma più penetrante dell'informazione. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario; e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura, in conformità alle Linee-guida del Comitato. Fatte salve le istanze già presentate, il Ministero dell'Interno, al fine di agevolare gli operatori economici interessati ai lavori della ricostruzione, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione nell'Anagrafe, curato dalla Struttura e disponibile tramite una specifica procedura di caricamento dell'istanza e dei relativi dati finalizzati all'iscrizione, con l'utilizzo di una piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario Straordinario. Il nuovo sistema prevede che l'autocertificazione dì cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 20Il, richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 229 del 2016 per gli interventi di immediata esecuzione, sia compilata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o, qualora si tratti di società, dal rappresentante legale della stessa. All'atto dell'inserimento della domanda, l'operatore economico viene informato dell'obbligo di comunicare alla Struttura, pena la cancellazione dall'Anagrafe, ogni mutamento degli assetti societari o gestionali che coinvolga i soggetti destinatari, in base all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, di verifiche antimafia. Ai sensi dell'articolo 86, comma 3, dello stesso provvedimento, la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dall'avvenuta modifica e a opera del legale rappresentante. Sul sito di ogni Prefettura e su quello della Struttura sarà pubblicato un link di collegamento alla piattaforma informatica per la compilazione on-line del modulo di iscrizione (http/anagrafe.sisma2016.gov.it). Le eventuali istanze trasmesse via pec che pervengano in data successiva a quella di entrata in vigore di tale nuova procedura - 30 gennaio 2017 - saranno restituite al mittente, con l'indicazione esplicita di provvedere al reinoltro della domanda di iscrizione tramite piattaforma informatica. Una volta effettuata l'iscrizione, essa ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima. |
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3. Specificità dei controlli nella fase dello smaltimento dei rifiutiIn relazione all'iscrizione nell'Anagrafe, una particolare attenzione deve essere rivolta alle imprese che si occuperanno dello smaltimento delle macerie e della gestione del ciclo dei rifiuti, del trasporto verso i siti di stoccaggio, della gestione di tali siti e delle discariche e del trattamento e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti. L'esperienza giudiziaria di questi anni ha evidenziato infatti una stretta correlazione tra criminalità ordinaria di natura ambientale e criminalità di stampo mafioso; si tratta di un segmento econom |
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4. Controlli nella fase di cantierizzazione della ricostruzione pubblicaÈ necessario che anche per gli interventi della ricostruzione oggetto della legge n. 229 del 2016 vengano effettuati controlli sui cantieri pubblici ad opera dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture situate nel cratere sismico. Al riguardo, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, per la ricostruzione pubblica debbono essere effettuati "Piani di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere", sulla scorta di quanto già sperimentato per altre importanti esperienze di ricostruzione ed in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136 del 2010 e con le modalità stabilite dalle delibere del Comitato interministeriale pe |
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5. Schema di Protocollo-quadro antimafia e disposizioni per la ricostruzione pubblicaIl Comitato ritiene che ima particolare attenzione vada riservata alle attività di controllo e di monitoraggio in funzione antimafia inerenti il contesto dei rapporti contrattuali che vengono a sussistere a valle delle procedure di aggiudicazione. In tale prospettiva, il Comitato ha elaborato in passato schemi di Protocolli antimafia basati sulla leale collaborazione tra il Soggetto aggiudicatore, tutti gli operatori economici della Filiera e le Autorità di Sicurezza. Le indicazioni specifiche che devono orientare le procedure di prevenzione contenute in tali Protocolli sono incentrate sugli elementi che seguono, mutuati dalle pregresse positive esperienze e, in particolare, dal Protocollo-tipo allegato alla citata delibera n. 62 del 2015 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che rappresenta lo schema di accordo di prevenzione antimafia attualmente adottato per i contratti relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari del Paese. In primo luogo, ferme restando le clausole di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale, il Soggetto aggiudicatore e l'Appaltatore o Affidatario dell'esecuzione si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti contraenti e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. 5.1 Prevenzione delle interferenze illecite di carattere mafioso Per ogni affidamento della realizzazione delle opere il Soggetto aggiudicatore deve impegnarsi: a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera; b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina |
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6. Indicazioni specifiche per la ricostruzione privata e ripristino delle attività produttiveLa legge n. 229 del 2016 prevede che anche per gli interventi di ricostruzione privata effettuati con l'impiego dei contributi pubblici previsti dalla normativa emergenziale, ivi compresi gli insediamenti produttivi e commerciali per i quali il Commissario Straordinario ha emanato l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, vengano svolti controlli antimafia e gli esecutori vengano obbligatoriamente individuati tra quelli iscritti in Anagrafe. Il Comitato, sulla base di una buona prassi utilizzata con risultati positivi nelle più volte citate emergenze del 2009 e del 2012, ritiene necessario, al fine di garantire il corretto adempimento della previsione legislativa, l'adeguamento a fini antimafia degli strumenti contrattuali della ricostruzione privata, raccomandando in particolare la predisposizione di un Contratto-tipo che regoli obbligatoriamente le attività di ricostruzione a favore dei privat |
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7. Controlli sui materiali da costruzioneSulla base delle attività di analisi e monitoraggio svolte, il GICERIC potrà valutare l'opportunità e/o la necessità di chiedere alle Prefetture territorialmente competenti, previa intesa con la Struttura, di effettuare, mediante l'utilizzo dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, ivi compresi quelli autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le seguenti attività: |
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8. Monitoraggio finanziario e Tracciabilità dei flussi finanziariL'articolo 30, comma 13, della legge n. 229 del 2016 stabilisce che ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applichino le disposizioni in materia di Tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136. La stessa disposizione prevede poi un passaggio dalla Tracciabilità al Monitoraggio per opere pubbliche di particolare importanza: "Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di Monitoraggio finanziario, di cui all' |
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Protocollo quadro di legalitàParte di |
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