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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 29/06/2000, n. 13-31/Leg.
D. P.G.P. Trento 29/06/2000, n. 13-31/Leg.
D. P.G.P. Trento 29/06/2000, n. 13-31/Leg.
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[Premessa] |
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Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 |
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CAPO I - Ambito di applicazione |
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Art. 1 - Oggetto1. N7 2. Il pre |
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CAPO II - Impianti fissi di telecomunicazione |
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Art. 2 - Criteri generali di localizzazione |
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Art. 2 bis - (Servizi pubblici e impianti radioamatoriali) |
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Art. 3 - Criteri specifici di localizzazione |
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Art. 3 bis - (Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti) |
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Art. 4 - Procedimenti autorizzatori e concessori |
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Art. 5 - Risanamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti di telecomunicazione |
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Art. 6 - Controlli |
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Art. 7 - Promozione degli obiettivi di qualità |
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CAPO III - Impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva |
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Art. 8 - Nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva |
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Art. 8 bis - Risanamento e delocalizzazione degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva |
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Art. 8 ter - Disposizioni particolari per l'adeguamento degli impianti esistenti |
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CAPO IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica |
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Art. 9 - Ambito di applicazione1. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia in materia di energia ai sensi del capo III del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroe |
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Art. 10 - Impianti di nuova installazione1. In attesa dell'emanazione della legge-quadro statale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di nuovi elettrodotti si osservano i limiti di esposizione e le distanze di rispetto stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, nonché i criteri di cui ai commi successivi. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, la Giunta provinciale emana - con apposita deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento - le direttive per la definizione, negli strumenti urbanistici subordinati al piano ur |
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Art. 11 - Autorizzazioni1. Fatta salva l'applicazione della disciplina provinciale o statale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di competenza della Provincia per l'installazione e la modificazione degli elettrodotti ai sensi della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7, ovvero della normativa applicabile in conseguenza del trasferimento di funzioni ai s |
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Art. 12 - Piani di risanamento degli elettrodotti esistenti: disposizioni transitorie1. In attesa dell'emanazione della legge quadro statale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché allo scopo di assicurare l'attuazione delle azioni di risanamento prescritte dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, i progetti di risanamento dei tr |
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Art. 13 - Accordi di programma1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e con i comuni territorial |
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Art. 14 - Controlli1. Il controllo tecnico sull'applicazione della parte IV del presente regolamento è esercitato dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. |
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CAPO V - Norme finali e transitorie |
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Art. 15 - Catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici |
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Art. 15 bis - SanzioniN2 1. In attuazione dell'articolo 55, commi 1, lettera d), e 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), il presente articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione delle di |
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Art. 16 - Disposizione transitoria1. La disciplina di cui all'articolo 10 non si applica ai progetti di elettrodotti relativamente ai quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la valutazione positiva di impatto ambientale. "1 bis. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge n. 36 del 2001 e, comunque, nelle more di emanazione delle direttive previste dall'articolo 10, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di nuovi elettrodotti si osservano gli obiettivi di qualità che saranno stabiliti dagli accordi di programma quadro, attuativi dell'intesa istituzionale di programma stipulata tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In assenza dei predetti accordi di programma quadro o |
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Allegato A - Documentazione da presentare ai sensi degli articoli 4 e 5A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, articolata nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell'importanza e complessità dell'impianto: 1. motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'impianto con l'individuazione delle esigenze da soddisfare; 2. descrizione dei lavori da realizzare e delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'impianto; 3. riferimento alla concessione di frequenza (da allegare in copia) rilasciata dall'autorità statale competente. B) ELABORATI GRAFICI, redatti in numero e scala adeguati e sviluppati secondo la necessità di rappresentazione e le caratteristiche dell'opera da autorizzare, al fine di consentire una chiara localizzazione su |
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Allegato B - Documentazione da presentare ai sensi dell'articolo 11A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, articolata nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell'importanza e complessità dell'opera: 1. motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera con l'individuazione delle esigenze da soddisfare; 2. descrizione sintetica dei lavori da realizzare e delle caratteristiche dei principali materiali impiegati; 3. indicazione delle principali caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche; |
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Allegato C - Distanze di rispetto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), relativamente agli spazi destinati all'infanzia.
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Allegato D - Criteri metodologici di cui all'articolo 2, comma 1N1 1) Per gli impianti destinati alla trasmissione di segnali radioelettrici, i volumi di rispetto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono calcolati a partire dalla (1), che tiene conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto oggetto di valutazione (gn e P). Il volume di rispetto è altresì dimensionato tenendo conto degli obiettivi di qualità che si intendono raggiungere in termini di livello di campo elettrico massimo ammissibile (E al denominatore nella (1)). Il calcolo delle dimensioni del volume di rispetto è completato prendendo come riferimento la direzione di massimo irraggiamento per la valutazione di D1, e ricavando D2, D2I, D3, D3I, D4 a partire da D1. (1) dove: D1 = distanza di rispetto lungo la direzione di massimo irraggiamento, calcolata in base alle caratteristiche dichiarate per l'impianto emittente, espressa in metri gn = guadagno numerico, calcolato secondo la formula a partire dal guadagno lungo D1 in dBi, Gmax[dBi], specificato dal costruttore E = livello di campo elettrico posto come obiettivo di qualità, espresso in V/m P = potenza totale al connettore d'antenna, espressa in Watt, ottenuta come prodotto della potenza assegnata ad ogni singola portante per il numero delle portanti CE = centro elettrico 2) Le distanze D2, D3 e D4 sono calcolate in base alla seguente: (2) dove il coefficiente Ki è scelto tenendo conto della classe dell'antenna, valutata secondo le seguenti tabelle. Tabella 1
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