Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

“Art. 8 bis (Risanamento e delocalizzazione degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva) — 1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2 del presente regolamento si applicano anche gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva - operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz - nei tempi e nei modi stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 8 ter.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono considerati esistenti gli impianti installati o in esercizio alla data del 2 agosto 2000.

3. Gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva che non rispettano i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità richiamati dal comma 1 sono ricondotti a conformità ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi.

4. Per le finalità del comma 3, la Giunta provinciale approva - entro il 30 settembre 2004 - un apposito piano di risanamento che determina i criteri, le modalità, le misure e gli obblighi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva, ivi compresi gli impianti di cui all'articolo 8 ter, stabilendo i tempi per la sua attuazione.

5. Il piano di risanamento previsto dal comma 4 è approvato in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva - previa acquisizione del parere del comitato richiamato dall'articolo 4, comma 4, - e tiene conto dello stato di attuazione delle disposizioni urbanistiche contenute nell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997. Lo schema di piano - prima della sua approvazione definitiva - è depositato presso la segreteria del comitato di cui all'art. 4, comma 4, per la consultazione da parte dei soggetti gestori interessati. Di tale deposito è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e gli interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione medesima.

6. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, ove ne ricorrano i presupposti. Il parere del comitato di cui al comma 5 del presente articolo, unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 4 del medesimo articolo, tiene luogo della determinazione prevista dall'articolo 2, commi 6, 6 bis e 7, della legge provinciale n. 9 del 1997. Avverso la determinazione del Comitato non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

7. Il piano di risanamento di cui al comma 4 può disporre il trasferimento degli impianti da esso considerati nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione, anche nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

8. Si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'articolo 5, commi 7 e 8, e - in correlazione con le cadenze temporali previste dal piano di risanamento di cui al comma 4 del presente articolo - quelle stabilite dall'articolo 8, comma 3.

9. Per la predisposizione del piano indicato al comma 4, la Giunta provinciale può avvalersi della collaborazione tecnica di esperti esterni alla Provincia."

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