Articolo abrogato dal D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg., così recitava:

“Art. 3 (Criteri specifici di localizzazione) — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta, su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente formulata previa acquisizione dei pareri del servizio urbanistica e tutela del paesaggio nonché della direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, uno schema di criteri e di indicazioni tecniche per la specificazione dei criteri generali di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni, ai gestori delle aree protette ed ai gestori degli impianti per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni; decorso tale termine i criteri specifici di localizzazione sono approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale, anche in assenza di osservazioni.

3. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività e gli impianti da essa considerati.”

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