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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 20/12/2012, n. 25-100/Leg.
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- D. Pres. P. 28/02/2023, n. 5-81/Leg.
- D. Pres. P. 25/01/2017, n. 1-54/Leg.
- D. Pres. P. 20/07/2015, n. 9-23/Leg.
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Capo I - Ambito di applicazione e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto1. Questo regolamento detta le disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, alla localizzazione e all’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, in attuazione dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento di b |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questo regolamento, valgono le seguenti definizioni: a)"impianti di telecomunicazione": le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di trasmissione previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001 che non sono impianti di radiodiffusione ai sensi della lettera b); N27 b) “impianti di radiodiffusione”: le stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica o sonora, disciplinati dalla legge provinciale n. 9 del 1997; |
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Capo II - Impianti fissi di telecomunicazione e impianti fissi di radiodiffusione |
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Art. 3 - Impianti fissi di telecomunicazione: criteri localizzativi e di realizzazione1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione deve soddisfare il principio della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsto dalla legge n. 36 del 2001. Inoltre, anche al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, la realizzazione di tali strutture deve soddisfare, nel rispetto delle normative di settore, i seguenti criteri generali di localizzazione: a) collocazione preferibilmente: 1) in aree o su edifici di proprietà pubblica, diversi da quelli di cui al punto 1) della lettera b); |
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Art. 4 - Impianti fissi di radiodiffusione: criteri localizzativi1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di radiodiffusione o l’installazione o la modifica di |
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Art. 4-bis - Inserimento armonico degli impianti nel contesto territoriale1. La realizzazione degli impianti fi |
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Art. 5 - Catasto provinciale1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998 e al fine di verificare le condizioni di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente realizza e gestisce il catasto provinciale degli impianti fissi di telecomunicazione e degli impianti fissi di radiodiffusione. |
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Capo III - Procedimenti autorizzatori, attività di controllo e provvedimenti conseguenti |
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Art. 5-bis - Portale telematico per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione1. Per semplificare i procedimenti autorizzatori riguardanti l’installazione e |
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Art. 6 - Presentazione e verifica delle istanze relative agli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione tramite il portale telematico, la struttura provinciale competente: a) pubblica la domanda sul sito istituzionale della Provincia, omettendo i dati caratteristici dell’impianto; b) rende disponibili la domanda e la relativa documentazione alle strutture provinciali e alle amministrazioni pubbl |
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Art. 6-bis - Conferenza di servizi per l’autorizzazione unica1. Verificata la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 2-septies, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, anche con riguardo alla verifica del rispetto dei criteri generali di localizz |
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Art. 6-ter - Localizzazioni alternative1. Se la domanda di autorizzazione unica riguarda nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni da collocare in siti sensibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), o che non sono conformi ai criteri generali di localizzazione, diversi da quelli relativi ai siti sensibili, previsti dal medesimo articolo 3, nell’ |
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Art. 6-quater - Disposizioni relative all’autorizzazione unica |
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Art. 7 - Tutela della rete radiomobile provinciale e del servizio pubblico radiotelevisivo1. Gli interventi di realizzazione e modifica di strutt |
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Art. 8 - Accordi di programma |
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Art. 9 - Controlli e provvedimenti conseguenti1. Fatte salve le attribuzioni del ministero competente in materia di telecomunicazioni, i controlli sul-l'applicazione della disciplina concernente gli impianti di telecomunicazione e gli impianti di radiodiffusione stabilita dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e da questo regolamento sono esercitati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, in osservanza delle metodologie definite dal predetto decreto. In particolare, l'attività di controllo è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica con riguardo ai profili di tutela ambientale e di protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici ai sensi dell’articolo 2-septies, comma 6, della legge provinciale n. 9 del 1997. N10 |
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Art. 10 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i v |
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Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali1. N15 2. In attesa dell’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 5, comma 3, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2003, n. 244 (Art. 15 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. - Realizzazione del catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici), come modificata con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2003, n. 547. |
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